Requisiti per l'adozione:

Ai sensi dell’art.6 della legge 184/1983 e successive modifiche:
"L'adozione è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto e che siano idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendono adottare. L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quaranta anni l'età dell'adottando. Sono consentite ai medesimi coniugi più adozioni anche con atti successi."

Possono quindi adottare:

  • i coniugi uniti in matrimonio da almeno 3 anni, tra i quali non sussista o non sia avvenuta, negli ultimi tre anni, separazione personale neppure di fatto;
  • i coniugi che abbiano convissuto in modo stabile e continuativo per un periodo complessivo, tra convivenza e matrimonio stesso, di tre anni;
  • i coniugi che risultino essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare: per questo motivo le coppie affrontano un percorso valutativo con l’Assistente Sociale e Psicologo dell’Equipe Adozioni;
  • l’età degli adottanti deve superare di almeno 18 anni e non più di 45 l’età dell’adottato. Viene considerata l’età del più giovane, tranne quando la differenza di età tra i due coniugi è superiore a 10 anni. In questo caso, si fa riferimento alla differenza massima di 45 anni tra il genitore più "anziano" e il bambino. Ad esempio: lei ha 40 anni e lui 51 (o viceversa) potrà essere adottato un bambino dai 6 anni in su.